L.R. 20/97: Sussidio economico per patologie psichiatriche

La Legge n. 20/97,  è una legge Regionale che eroga provvidenze a favore di persone affette da patologie psichiatriche, residenti in Sardegna.
La L. R. n.20/97 dà diritto ad un sussidio economico qualora ci siano i requisiti,  o ad altri progetti redatti dal Servizio Sociale del Comune e dalla ASL di riferimento.

CHI NE HA DIRITTO
Cittadini affetti dalle seguenti patologie:
- Schizofrenia (catatonica, disorganizzata, paranoide, indifferenziata, residua), ad andamento Cronico:
- Disturbo delirante paranoide ad andamento cronico;
- Disturbo schizoaffettivo ad andamento cronico;
- Disturbo depressivo maggiore ad andamento cronico;
- Disturbo bipolare dell’umore (depressivo, misto, maniacale ) ad andamento cronico;
- Autismo.

Il cittadino deve essere seguito, per la sua patologia, dal Servizio della tutela della salute mentale dei disabili psichici, o dal servizio materno infantile, Consultori familiari, o neuropsichiatria infantile dell’azienda ASL.


REQUISITI REDDITO
Per avere diritto al sussidio L. R. n.20/97 si acquisisce il reddito dell’utente che  ne fa la richiesta se maggiorenne, per i minori e gli interdetti si acquisisce il reddito del nucleo familiare.
L’importo del sussidio economico è calcolato in base alla condizione economica del richiedente. Per avere diritto al  sussidio il reddito individuale mensile del richiedente non deve superare l’importo stabilito ogni anno con determinazione del Direttore del Servizio Programmazione e Integrazione Sociale dell’Assessorato Regionale Igiene, Sanità e Assistenza Sociale. Concorrono alla determinazione del reddito  individuale mensile tutte le entrate, comunque conseguite, comprese le erogazioni assistenziali per invalidità civile ed i trattamenti pensionistici, escluso l’assegno di accompagnamento.
I  minori, interdetti o inabilitati, non hanno diritto al sussidio economico quando il  reddito annuo imponibile della famiglia di appartenenza supera l’importo stabilito ogni anno con determinazione del Dirigente del Servizio Programmazione e Integrazione sociale dell’Assessorato Regionale Igiene, Sanità e Assistenza Sociale.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per la concessione del sussidio economico i soggetti interessati (o i loro amministratori di sostegno o  i genitori nel caso di minori o il tutore in caso di interdetti) devono presentare all’Ufficio di Servizio Sociale la seguente documentazione:

  • Domanda, da  compilare nell’apposito  modulo scaricabile dal link in fondo a questa pagina. Se la domanda è presentata dal tutore, dal curatore o dall’amministratore di sostegno, occorre allegare anche una copia conforme all’originale del decreto del giudice tutelare di nomina a tutore/curatore/ amministratore di sostegno.

 La domanda, all’atto della presentazione al Comune deve essere già compilata nella parte finale dal servizio psichiatrico di riferimento.

  • Dichiarazione sostituiva cumulativa (autocertificazione);  se l’autocertificazione non è sottoscritta in presenza dell’impiegato addetto a riceverla,  ovvero viene presentata tramite un incaricato o inviata per posta/fax, occorre presentarla unitamente alla fotocopia di un documento di identità valido.

PROCEDIMENTO
A seguito della presentazione della domanda, l’ ufficio di Servizio Sociale del Comune, accertata l’esistenza  delle condizioni di bisogno economico, invia, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda del beneficiario, all’unità operativa presso la quale è in cura il soggetto, la richiesta di incontro per la predisposizione del progetto terapeutico – abilitativo personalizzato. La definizione del progetto dovrà avvenire entro i 45 giorni successivi alla ricezione della richiesta di incontro. La  ASL verifica la sussistenza delle condizioni cliniche ed esprime il parere obbligatorio sull’opportunità di concedere il sussidio, in relazione al piano d’intervento previsto per il soggetto, nonché alle risorse  familiari e territoriali.  

DOCUMENTI DISPONIBILI
pdfLR 20_97 - Modulo_Domanda419.32 KB
pdfLR 20_97 - Dichiarazione sostitutiva minori interdetti inabilitati493.67 KB
pdfLR 20_97 - Dichiarazione sostitutiva individuale484.67 KB

RIFERIMENTI NORMATIVI:
-Legge Regionale 15/92 "Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna";
-Legge Regionale 20/97 “Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone residenti in Sardegna affette da patologie psichiatriche. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 agosto 1992, n. 15 concernente: "Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna"..
-Legge Regionale 2/2007, art. 33 comma 3 ( Legge Finanziaria 2007). 

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SETTORE SERVIZI SOCIALI

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